Art. 3.
(Incompatibilità).

      1. I componenti del Garante dei diritti, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di una associazione o di un partito o movimento politico.